Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10679 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10679 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTA BIAGIO N. IL 01/05/1979
avverso la sentenza n. 915/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 15/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PORTA Biagio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia inosservanza della legge penale, lamentando che sia stata disconosciuta la causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod.pen. nonché l’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 385 cit. Lamenta infine la mancata dichiarazione di estinzione del reato

§2.

Il primo motivo è privo del requisito della specificità, perché si li-

mita a insistere sulla richiesta del riconoscimento della causa di giustificazione, senza
tenere in conto alcuno le diffuse argomentazioni in fatto e in diritto spese sul punto
dalla sentenza impugnata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché – come ha correttamente ritenuto il giudice a quo

il semplice rientro, dopo l’allontanamento abusivo, nel

domicilio designato per l’esecuzione della misura cautelare o detentiva non integra
l’attenuante invocata, occorrendo invece la costituzione in carcere o la consegna all’autorità che abbia l’obbligo di tradurre l’evaso in carcere (Cass., Sez.U., 12.11.1993,
Regazzoni).
Infine la prescrizione, a causa delle sospensioni determinate dai rinvii disposti su richiesta del difensore, non era ancora maturata al momento della pronuncia
della sentenza d’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.

per prescrizione, che sarebbe maturata il 6.4.2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA