Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10678 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10678 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINI PATRIZIA N. IL 21/02/1970
avverso la sentenza n. 166/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 15/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COSTANTINI Patrizia ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis cod.pen. e 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

tato in pubblica udienza e, comunque, accolto.

§2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, perché la sen-

tenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici, ha negato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del fatto di lieve entità a causa
dell’elevata quantità di sostanza detenuta (g. 270 lordi di eroina) ed ha altresì negato
le attenuanti generiche a causa dei notevoli precedenti penali, sintomo di una spiccata
capacità a delinquere.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.

Con memoria depositata il 5.12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia trat-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA