Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10678 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10678 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTINI PATRIZIA N. IL 21/02/1970
avverso la sentenza n. 166/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 15/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
COSTANTINI Patrizia ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis cod.pen. e 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
tato in pubblica udienza e, comunque, accolto.
§2.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, perché la sen-
tenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici, ha negato la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del fatto di lieve entità a causa
dell’elevata quantità di sostanza detenuta (g. 270 lordi di eroina) ed ha altresì negato
le attenuanti generiche a causa dei notevoli precedenti penali, sintomo di una spiccata
capacità a delinquere.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.
Con memoria depositata il 5.12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia trat-