Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10677 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10677 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
ABIDAOUED Lekbir, n. in Marocco 20.5.1994
avverso la sentenza n. 4211/2013 Tribunale di Milano del 4/04/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato ad Abidaoued Lekbir, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con
l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) la pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio, offerta in vendita e cessione di almeno gr. 2,1 di eroina.
Data Udienza: 15/01/2014
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., nonché manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
cf
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 genn io 2014