Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10676 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10676 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
TUABBI Mohamed, n. in Marocco 10.9.1980
avverso la sentenza n. 398/2013 Tribunale di Milano del 26/3/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Tuabbi Mohamed, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena
di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di detenzione fini di
spaccio di gr. 516 di eroina.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo unicamente la
eccessività della pena irrogata.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e indeducibilità del motivo di censura, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato proprio
al contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti, i cui termini non possono essere sovvertiti
sulla base di una doglianza priva di ragionevole supporto argomentativo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecentofloiavore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen
2014
Data Udienza: 15/01/2014