Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10675 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10675 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
MADIHI EI Habib, n. Khourigba (Mar) 1.1.1968
avverso la sentenza n. 118/2013 Tribunale di Bolzano del 12/3/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Madihi El Habib, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di
cinque anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di trasporto e importazione
di gr. 2.002,8 di cocaina destinata non ad uso personale.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo inosservanza
ed erronea applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen. per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti, verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 73, comma
7 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 della speciale collaborazione da lui offerta agli inquirenti.

Data Udienza: 15/01/2014

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

cQi

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 ge naio 2014

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