Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10673 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10673 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
CHAIB Skander, n. Casablanca (Mar) 24.8 1988
avverso la sentenza n. 857/2013 Tribunale di Padova del 18/4/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Padova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Chaib Skander, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) – la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per i reati di concorso
nell’offerta e nella detenzione di complessivi gr. 4,25 di eroina e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 cod. pen.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti, verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il suo proscioglimento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
Data Udienza: 15/01/2014
A
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen aio 2014