Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10672 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10672 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRABELLA Salvatore, n. Catania 25.11.1973
avverso la sentenza n. 1183/2013 Tribunale di Catania del 16/4/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Mirabella Salvatore ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. – con l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) la pena di
sei mesi di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa per il reato di illecita detenzione, non per uso
non personale, di gr. 3,2 di cocaina, ravvisato il vincolo della continuazione tra detto reato ed
altro oggetto di precedente giudizio.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti, verificato la sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il suo proscioglimento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

Data Udienza: 15/01/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 gen aio 2014

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