Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10671 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10671 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) CHOUICHOU Kaoutar, n. in Marocco 4.10.1987
2) MOUTAWAKIL Youssef, n. in Marocco 17.8.1981
avverso la sentenza n. 187/2013 GIP Tribunale di Bergamo dell’8/2/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo, su richiesta degli imputati concordata con il PM, ha applicato a Chouichou Kaoutar e Moutawakil Youssef, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. le pene rispettive di 2 anni di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa,
condizionalmente sospesa, Chouichou e di 2 anni e otto mesi di reclusione ed Euro 14.000,
00 di multa Moutawakil per il reato di concorso in illecita detenzione, al fine di cessione a terzi di gr. 100 di cocaina, disponendo distruzione dello stupefacente e confisca del denaro in
sequestro.
Contro la sentenza hanno proposto unitario ricorso per cassazione gli imputati, deducendo
vizio di motivazione per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti, verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art.129 cod. proc. pen. per il loro proscioglimento, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. in relazione alla confisca del denaro in sequestro.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza con riferimento sia al primo che al secondo motivo, atteso che: 1) che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di
Data Udienza: 15/01/2014
applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U
del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina); 2) il giudice ha altresì adeguatamente motivato in ordine alla confisca del denaro in sequestro, con riferimento non solo alle ammissioni degli imputati circa il fatto che esso costituisse prezzo del reato, ma anche in
relazione alla sproporzione della somma di denaro in relazione alla condizioni reddituali degli
imputati ai sensi dell’art. 12 sexies L. n. 356 del 1992.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ge naio 2014
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno.