Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10670 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10670 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAN Cristian, n. in Romania 29.12.1981
avverso la sentenza n. 1209/2013 Tribunale di Catania del 18/4/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Stan Cristian ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione per il reato di ingiustificato allontanamento dagli
arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti, qualificato il fatto in
maniera meno grave, applicando di conseguenza un trattamento sanzionatorio più mite.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
Data Udienza: 15/01/2014
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ge naio 2014