Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1067 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1067 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLANERI DAVIDE N. IL 22/09/1972 parte offesa nel procedimento
c/
PRONIO LOREDANA N. IL 27/02/1961
avverso l’ordinanza n. 27178/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce del noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nell’atto di gravame),
secondo cui, nel caso di ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito di procedura
camerale partecipata, il ricorso per cassazione, in forza del combinato disposto di cui
agli artt. 410, comma 3, 409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., è ammesso soltanto
per violazione del contraddittorio (in tal senso: Cass. S.U. 9 giugno —3 luglio 1995 n.
24, Bianchi, RV 201381; Cass. V, 21 ottobre — 15 novembre 1999 n. 5052,
Andreucci, RV 215629; Cass. VI, 5 dicembre 2002- 9 gennaio 2003 n. 436, Mione,
RV 223329; Cass. I, 7 febbraio — 14 marzo 2006 n. 8842, p.o. in proc. Laurino ed
altri, RV 233582; Cass. I, 3 febbraio —9 marzo 2010 n. 9440, p.o. in proc. Di
Vincenzo ed altri, RV 246779);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec . i Ro a, il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza fu accolta, all’esito di procedura camerale
partecipata, la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento penale instaurato
a carico di Pronio Loredana per i reati di diffamazione e minaccia, su denuncia
querela di COLANERI Davide;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
COLANERI, denunciando “omessa motivazione in ordine alla <

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