Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10669 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10669 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) BEN AIDA El Miloudi, n. in Marocco 10.1.1981
2) ITAE Ibrahim, n. in Marocco 19.11.1986
avverso la sentenza n. 212/2013 Tribunale di Padova del 5/3/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Padova, su richiesta degli imputati concordata con il PM, ha applicato a Ben Aida El Miloudi e Itae Ibrahim, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa
ciascuno per il reato di concorso in illecita cessione continuata di cocaina consumatosi nel
periodo 2011 – luglio 2012
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo in maniera
identica vizio di motivazione per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le
parti, verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il loro
proscioglimento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle

Data Udienza: 15/01/2014

ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno.

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 ge naio 2014

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