Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10668 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10668 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KARM Endrit, n. in Albania 8.8.1986
avverso la sentenza n. 8417/2013 Tribunale di Roma del 17/4/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, su richiesta dell’imputato concordata
con il PM, ha applicato a Karaj Endrit ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con l’attenuante
del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) – la pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di illecita
detenzione, non per uso personale, di gr. 12 circa di cocaina.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti,
verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il suo proscioglimento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

Data Udienza: 15/01/2014

P. Q. M.

la dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

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