Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10667 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10667 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASQUALONE Luciano Antonio, n. Sassari 4.6.1987
avverso la sentenza n. 177/2013 Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari del
20/02/2013;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Pasqualone Luciano Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Sassari del 2/11/2011 emessa all’esito di giudizio abbreviato, che l’aveva condannato alla
pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di abbandono senza autorizzazione
dal luogo dove si trovava in detenzione domiciliare (art. 385 cod. pen.).
Con il ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b)
cod. proc. pen. con riferimento all’inesatta valutazione delle prove prodotte in causa, allo
esame dell’imputato ed all’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso è inammissibile, risultando il motivo del tutto generico e quindi diverso da quelli
consentiti, risolvendosi in censure di merito volte alla rivalutazione del materiale probatorio,
emblematico essendone anzitutto l’incipit, secondo cui il Pasqualone “non ha commesso il
reato di evasione” per le ragioni successivamente esposte, costituenti sostanziale duplicazione delle doglianze articolate con i motivi d’appello (per la genericità del motivo riproduttivo delle censure articolate in appello, v. di recente Cass. sez. 6, sent. n. 8700 del 21/01/
2013, Leonardo e altri)
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
Data Udienza: 15/01/2014
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen aio 2014