Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10666 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10666 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO Bonaventura, n. Scafati (Sa) 30.3.1967
avverso l’ordinanza di archiviazione GIP Tribunale di Nocera Inferiore del 4/03/2013 nel
procedimento a carico di Mariniello Gaetano + 1
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Giordano Bonaventura, parte offesa nel procedimento iscritto a carico di Mariniello Gaetano
e Sannino salvatore per i reati di cui agli artt. 323, 606 e 610 cod. pen., ricorre contro l’indicata ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore all’esito di udienza in camera di consiglio celebratasi ai sensi degli artt. 127, 409 e 410 cod. proc. pen.
Con il ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza per asserita violazione del contraddittorio ai
sensi degli artt. 127, commi 1 e 5 e 409, comma 6 cod. proc. pen. per mancata notifica del
relativo avviso alla parte offesa personalmente.
Il ricorso è inammissibile.
Va infatti ribadito che i provvedimenti di archiviazione sono ricorribili esclusivamente per
inosservanza delle regole disciplinanti il contraddittorio garantito alla persona offesa, inosservanza che pur lamentata dal ricorrente, nel caso di specie deve per tabulas escludersi.
Invero l’omessa notifica dell’avviso alla persona offesa, funzionale unicamente all’audizione
della stessa che ne avesse fatto richiesta, integra una nullità relativa che, a pena di decadenza, doveva essere eccepita prima della conclusione dell’udienza svoltasi ai sensi dell’art.
127 cod. proc. pen.

Data Udienza: 15/01/2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ge naio 2014

Risulta, invece, che il difensore del ricorrente, ancorché presente alla camera di consiglio,
non ha osservato né ha eccepito alcunché (cfr. ex pluribus: Cass. Sez. 3, 22.10.2003 n.
16368, Marini, rv.227636; Cass. Sez. 6, 14.1.2004 n. 29864, P.O. in proc. Gori, rv. 22944
229444; Cass. Sez. 4, 16.4.2008 n. 20391, P.O. in proc. Mercuri, rv. 240227: “Nell’udienza
camerale tenuta a seguito dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. il giudice deve provvedere all’audizione dell’opponente qualora questi ne abbia fatto domanda. L’eventuale omissione di tale adempimento produce – per il combinato disposto degli artt. 127, commi 3 e 5 e 409, comma 2 cod. proc.
pen. – una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo
il mancato compimento dell’atto”), tant’è che nella motivazione del provvedimento non v’è
accenno di tale doglianza di carattere procedurale, limitandosi il giudice a prendere doverosamente in considerazione i motivi di opposizione articolati dal Giordano con l’atto proposto
ai sensi dell’art. 410, comma 1 cod. proc. pen.

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