Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10665 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10665 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERULLO Agostino, n. Ortona (Ch) 26.5.1984
avverso la sentenza n. 3230/2012 Corte d’Appello di L’Aquila del 28/11/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Cerullo Agostino ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, a conferma di quella emessa del GIP Tribunale di Chieti del 26/1/2011 all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la pena irrogatagli in primo grado di quattro anni di reclusione e 20.000,00 Euro di multa con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per il reato di
detenzione di sostanze stupefacenti pari a complessivi gr. 269 circa di hashish e gr. 37,2 di
marijuana, nonché di cessione di ulteriori gr. 15,7 di hashish e 10,4 di marijuana.
Con il ricorso si deducono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché mancato accertamento quantitativo destinato all’uso personale ed a terzi;
mancata applicazione dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi di ricorso si rivelano inammissibili perché in parte non consentiti ed in parte manifestamente infondati.
Va, infatti, rilevato che con i motivi d’appello, il ricorrente si era limitato a censurare la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità, ond’è che la Corte di appello territoriale non aveva alcun obbligo di pronunziarsi al di fuori
dei punti devoluti alla sua cognizione, cosa che ha fatto osservando in maniera ineccepibile
che ostava al riconoscimento dell’attenuante speciale non solo il dato quantitativo riferito al

Data Udienza: 15/01/2014

solo hashish (che aveva addirittura determinato la contestazione dell’aggravante di cui allo
art. 80 sr. D.P.R. esclusa in maniera implicita), ma anche la diversa qualità delle sostanze
stupefacenti; quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, pronunziandosi in
maniera implicita con il confermare la congruità della pena irrogata in primo grado, correlata
alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato (gravato di un precedente penale specifico) quali criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 g nnaio 2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

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