Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10664 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10664 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KPUZI Emin, n. Gjakove (ex Jugoslavia) 10.6.1982
avverso la sentenza n. 476/2012 Corte d’Appello di L’Aquila del 16/02/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Kpuzi Emin ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di L’Aquila
che, in parziale riforma della sentenza del GUP Tribunale di Chieti del 3/12/2009 emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha però confermato la pena irrogatagli in primo grado di quattro anni di reclusione e 20.000,00 Euro di multa per il reato di concorso nella detenzione di
sostanze stupefacenti pari a gr. 14,551 lordi di eroina.
Con il ricorso si deduce mancanza di motivazione per avere i giudici di secondo grado trascurato o comunque disatteso elementi probatori di valutazione di carattere decisivo sottoposti dalla difesa, che ove diversamente ponderati avrebbero condotto ad una decisione più
favorevole di quella adottata.
Il ricorso è inammissibile per essere la doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte di appello territoriale ampiamente ed analiticamente motivato in ordine alla sussistenza
di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, dando atto delle risultanze del procedimento, dell’incontro a quattro tra l’imputato e altri tre connazionali, dello scambio dell’involucro contenente la sostanza stupefacente rinvenuta poi in possesso della coimputata Saciri
Valjbone e delle ragioni per cui sono state disattese le allegazioni difensive a discarico.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa

Data Udienza: 15/01/2014

delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della si ma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 ge naio 2014

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