Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10663 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10663 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) ECHAVARRIA FELIZ Amalin Valentina, n. Rep. Dominicana 11.12.1988
2) FERRERA GERMAN Bellanida, n. Rep. Dominicana 16.8.1974
avverso la sentenza n. 682/2013 Corte d’Appello di Genova del 25/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Echavarria Feliz Amalin Valentina e Ferrea German Bellanida ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del
locale Tribunale il 20/07/2012 all’esito di giudizio abbreviato, le ha condannate entrambe alla
pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa con conferma della
pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i reati di detenzione per
uso non personale di gr. 329,15 lordi (Echavarria) e gr. 328,55 lordi (Ferrera) di cocaina,
riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche.
Con identico motivo di ricorso, le imputate deducono erronea applicazione della legge penale
con riferimento all’art. 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale assolto all’obbligo di
legge di dare conto, nella motivazione, dei criteri di determinazione della pena base stabilita
per i reati contestati.
Entrambi i ricorsi si rivelano inammissibili perché le doglianze manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale si è anzi fatta pienamente carico dell’entità del trattamento sanzionatorio individuato dal giudice di prime cure, accogliendo infatti il motivo d’appello articolato al riguardo e provvedendo a congrua riduzione della pena irrogata in primo grado.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna delle ricorrenti al

Data Udienza: 15/01/2014

pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 ge naio 2014

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