Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10662 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10662 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) FELLA Loredana, n. Torino 7.4.1966
2) TAMZINI Montassar, n. in Tunisia 20.7.1982
avverso la sentenza n. 322/2013 Corte d’Appello di Genova del 6/03/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Fella Loredana e Tamzini Montassar ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Genova che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale il 15/06/2012 all’esito di
giudizio abbreviato, li ha condannati alle pene rispettive di quattro anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa Fella e di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 30.000,00
di multa Tamzini, per il reato di concorso in detenzione a fini di cessione di gr. 198,675 lordi
di eroina, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche, equivalenti per Tamzini alla contestata recidiva, con le pene accessorie dell’interdizione temporanea e perpetua dai pubblici
uffici e l’espulsione del Tamzini dal territorio dello Stato a pena espiata.
L’imputata Fella censura l’insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per cui sono state
disattese le istanze difensive a sostegno della richiesta di riduzione di pena avanzata con i
motivi d’appello; deducendo erroneità, manifesta illogicità e mancanza di motivazione, Tamzini si duole a sua volta in ordine al medesimo punto riguardante il carattere asseritarriente
eccessivo del trattamento sanzionatorio.
Entrambi i ricorsi si rivelano inammissibili poiché, a parte anche il carattere generico del primo, concernono un’identica doglianza che si rivela manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto riguardante l’entità del trattamento sanzionatorio, individuato dal primo giudice discostandosi dal minimo edittale di legge a causa del

Data Udienza: 15/01/2014

rilevante numero di dosi singole che avrebbero potuto ricavarsi dallo stupefacente sequestrato in danno degli imputati.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 genn io 2014

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA