Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10661 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10661 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KAABA Mendezez, n. in Rwanda il 5.4.1986
avverso la sentenza n. 1354/2013 Corte d’Appello di Torino dell’11/04/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Kaaba Mendezez ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino
che, in riforma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale il 13/12/2012 all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena irrogata in primo grado a quella di due anni di reclusione
ed Euro 3.000,00 di multa per i reati di detenzione per uso non personale di sostanza stupefacente pari gr. 4,748 lordi di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta l’attenuante
speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 prevalente sulla contestata recidiva e ravvisata la continuazione tra gli stessi reati.
Con il ricorso l’imputato deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata
pronunzia della propria assoluzione per non aver commesso il fatto quanto meno ai sensi
dell’art. 530 cpv. cod. proc. pen. ed in ogni caso in ordine alla mancata assoluzione riferita
sia alla detenzione di sei involucri contenenti sostanza stupefacente rinvenuti successivamente sia al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Il ricorso si rivela inammissibile, risultando le doglianze manifestamente infondate, avendo la
Corte territoriale adeguatamente motivato in maniera analitica in ordine a tutte le modalità
del fatto, dal controllo in strada dell’imputato al suo inseguimento, dal sequestro di alcuni
ovuli in suo possesso contenenti sostanza stupefacente al rinvenimento di altri sei lungo il
percorso di fuga, dai tentativi di disfarsi dello stupefacente a quello di divincolarsi con foga
per sottrarsi al controllo degli operanti.

Data Udienza: 15/01/2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 gen aio 2014

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