Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10660 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10660 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TFtAORE’ Issa, n. nel Mali 2.3.1993
avverso la sentenza n. 600/2013 Corte d’Appello di Torino del 14/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Issa Traoré ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino che,
in parziale riforma della sentenza GUP del locale Tribunale del 27/09/2012 emessa all’esito
di giudizio abbreviato, l’ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000,00
Euro di multa per plurimi episodi di cessione e detenzione per uso non personale, sotto forma di ventidue ovuli termosaldati e ingeriti contestualmente all’arresto in flagranza di reato, di sostanze stupefacenti di vario tipo (eroina, cocaina, monoacetilmorfina, acetilcodeina)
ritenuta comunque l’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n.309 del 9 ottobre 1990 in ragione della scarsa entità ponderale complessiva delle medesime.
Con il ricorso si deduce errata applicazione dell’art. 86 del citato d.P.R. n. 309 del 1990 per
avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado che, irrogando la pena accessoria dell’espulsione dell’imputato a pena espiata, non ne aveva adeguatamente valutato la pericolosità sociale, limitandosi a rilevare la gravità del fatto contestatogli.
Il ricorso è inammissibile, in quanto come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, la
doglianza non è stata previamente dedotta con i motivi d’appello, come invece espressamente prescrive l’art. 606, comma 3, ultima parte cod. proc. pen..
Con un unico motivo d’appello, infatti, l’imputato aveva lamentato esclusivamente la mancata esclusione degli effetti sanzionatori della contestata recidiva reiterata, non avendo il

Data Udienza: 15/01/2014

è

giudice di prime cure tenuto in debito conto il forte lasso di tempo trascorso (quattro anni)
tra i fatti di cui alle precedenti condanne e quelli oggetto di giudizio: risulta, dunque, evidente come solo con il ricorso per cassazione sia stata posta la questione dell’erronea applicazione dell’art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen aio 2014

P. Q. M.

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