Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1066 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1066 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATRINI OMERO N. IL 30/12/1945
avverso la sentenza n. 1532/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso si caratterizza per assoluto ed evidente
difetto di specificità, siccome costituito soltanto, nell’essenziale, dalle generiche ed
assertive affermazioni sopra riportate, prive di qualsivoglia specifica correlazione con
l’apparato motivazionale posto a sostegno della decisione impugnata, nel quale,
d’altra parte, la corte territoriale ha puntualmente posto in luce come la ritenuta
attribuibilità al ricorrente della veste di “amministratore di fatto” dell’impresa fallita,
con conseguente sua responsabilità in ordine ai reati contestati (sulla cui obiettiva
esistenza nessuna specifica obiezione risulta che fosse stata formulata), risultasse più
che adeguatamente dimostrata da una serie di elementi di fatto, emergenti tanto da
fonti documentali quanto da dichiarazioni testimoniali ma del tutto ignorati nel
ricorso, indicativi del ruolo di vero e proprio “dominus” dell’impresa fallita
costantemente esercitato dal ricorrente;
b)con riguardo al secondo motivo, appare sufficiente osservare che, contrariamente a
quanto affermato dalla difesa, la sentenza impugnata non è del tutto priva di
motivazione in punto di mancato accoglimento della richiesta di prevalenza delle
attenuanti generiche, avendo la corte di merito invece giustificato la ritenuta
inaccoglibilità di detta richiesta, facendo riferimento al “ruolo non marginale del
Matrini nella commissione dei fatti delittuosi”; motivazione, questa, certamente assai
stringata, ma non per questo censurabile in questa sede, specie a fronte della totale
assenza, nel ricorso, di qualsivoglia indicazione circa le specifiche ragioni che
avrebbero dovuto dar luogo all’invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti in
questione;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di MATRINI Omero alla
pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e
patrimoniale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche valutate come
equivalenti alla ritenuta aggravante della pluralità dei fatti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando:
1) difetto di motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza
(doglianza riproposta, negli stessi termini, anche in quello che figura poi come terzo
motivo), sull’assunto che si sarebbe in presenza di una motivazione c.d. “apparente”,
dal momento che — si afferma — “Nell’impugnato provvedimento non si evince l’iter
logico seguito dal giudicante al fine di ritenere provata la colpevolezza dell’imputato
in ordine ai reati a lui ascritti”, essendosi la corte d’appello “limitata ad indicare
alcuni elementi di fatto che sono stati ritenuti indizi gravi, precisi e concordanti”,
senza però indicare “in quale contesto essi possano assumere tale qualità”;
2) inosservanza degli artt. 125, comma 3, e 597 c.p.p. non avendo la corte di merito
— si afferma — “in alcun modo motivato” sul mancato accoglimento della richiesta
volta ad ottenere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso ‘n 1ma, il 25 novembre 2013
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Il Presidente
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13 GEN 2014

P. Q. M.

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