Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10659 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10659 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) OROFINO Orazio, n. Torino 28/06/1989
2) ALBERGAMO Nadir, n. Asti 15.5.1984
avverso la sentenza n. 683/2013 Corte d’Appello di Torino del 20/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Gli imputati Orofino Orazio e Albergamo Nadir ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte
di Appello di Torino che, confermando quella emessa del GIP del locale Tribunale 1’8/05/2012
all’esito di giudizio abbreviato, li aveva rispettivamente condannati alla pena di tre anni e
quattro mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa l’Orofino e di due anni e otto mesi di
reclusione ed Euro 12.000,00 di multa l’Albergamo, in relazione a tre episodi di cessione di
sostanze stupefacenti riferiti a complessivi 1.007,34 di marijuana il primo e ad un episodio di
acquisto e detenzione per uso non personale riferito a gr. 896,1 di marijuana il secondo.
Entrambi deducono erronea applicazione della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Entrambi i ricorsi si rivelano inammissibili, in quanto la doglianza, praticamente identica, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale ineccepibilmente osservato che
ostava al riconoscimento dell’attenuante non solo il dato quantitativo, come dianzi specificato, ma anche le circostanze specifiche dell’azione (desunte dalla pluralità dei soggetti coinvolti nelle condotte contestate; dall’esistenza di svariate intercettazioni telefoniche intercorse
tra l’Orofino – soggetto centrale nella gestione di un rilevante commercio al dettaglio di sostanze stupefacenti – e i vari acquirenti tra cui Albergamo Luigi, padre dell’altro ricorrente

Data Udienza: 15/01/2014

Nadir; in definitiva dal carattere non occasionale delle condotte rispettivamente cointestate
agli imputati), il tutto in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

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P. Q. M.

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