Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10658 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10658 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) IHIMIRE Samsin Osa’s, n. Lagos (Ngr) 6.1.973
2) AREGHAN Areghan Endurance, n. Lagos (Ngr) 25.3.1984
avverso la sentenza n. 3266/2012 Corte d’Appello di Torino del 17/09/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Gli imputati Ihmire Samsin Osa’s e Areghan Areghan Endurance ricorrono contro l’indicata
sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermando quella emessa del locale Tribunale il 17/09/2012 all’esito di giudizio abbreviato, li aveva condannati entrambi alla pena di
otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di concorso in detenzione e
successiva cessione di sostanza stupefacente pari gr. 4,4 di cocaina, ritenute le attenuanti
generiche nonché l’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Ihmire Samsin Osa’s deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla prova dell’elemento soggettivo del reato, in relazione ad una indebita deduzione che la
Corte avrebbe operato tra l’acclarato scambio di qualcosa intervenuto tra imputato e soggetto terzo e rinvenimento dello stupefacente in possesso di quest’ultimo; Areghan Areghan
Endurance deduce a sua volta carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata
assoluzione ed all’affermata condanna sulla base degli stessi elementi probatori ritenuti rilevanti per il coimputato.
Entrambi i ricorsi si rivelano inammissibili, in quanto le doglianze, praticamente identiche,
risultano manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato
in ordine alle censure difensive riguardanti una presunta assenza di prove ed avendo ribadi-
Data Udienza: 15/01/2014
to, confermando la decisione di primo grado, la pregnanza probatoria dell’atteggiamento
mantenuto dagli imputati in occasione del controllo di polizia, effettuato dopo che entrambi
in compagnia di un connazionale coimputato, avevano partecipato con suddivisione di ruoli
(Ihimire con funzione di palo, l’Areghan in qualità di soggetto cedente dello stupefacente)
alla consegna di un quantitativo di eroina poi rinvenuto in possesso del cessionario, debitamente identificato.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 genn o 2014
All’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.