Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10655 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10655 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BURZO Giovanni, n. Napoli 1.11.1980
avverso la sentenza n. 57/2013 Tribunale di Napoli del 3/12/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, su richiesta dell’imputato concordata
con il PM, ha applicato a Burzo Giovanni ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto
mesi di reclusione per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 337 e 341 bis
cod. pen.) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ravvisato il vincolo della
continuazione tra detti reati.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge
in relazione all’art. 337 cod. pen. per avere il giudice male interpretato il senso di alcune fra le
espressioni rivolte dall’imputato all’indirizzo dei pubblici ufficiali e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al

Data Udienza: 15/01/2014

pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 15 genn io 2014

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