Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10653 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10653 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIGANTE Salvatore, n. Pozzuoli (Na) 10.12.1976
avverso la sentenza n. 4274/2012 Corte d’Appello di Napoli del 23/10/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Salvatore Gigante ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli che, a conferma della sentenza del GIP del locale Tribunale del 19/12/2011 emessa allo
esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione ed Euro
9.000,00 di multa per il reato di concorso in detenzione, al fine di vendita e cessione di gr.
4,732 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Data Udienza: 15/01/2014
Con il ricorso si deduce violazione di legge nonché mancanza e illogicità della motivazione
anche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui allo
art. 62 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché oltre a rivelarsi del tutto generico, intende sottoporre al
giudizio di legittimità una valutazione, come quella relativa alla concessione o meno delle
attenuanti generiche, rientrante nella facoltà discrezionale del giudice (al pari di quella in
ordine alla determinazione concreta del trattamento sanzionatorio) come tale sottratta al
sindacato di legittimità ove, come nella specie (v. il riferimento ai numerosi precedenti penali ostativi gravanti a carico dell’imputato), corredata di motivazione idonea a far emergere le ragioni della concreta scelta operata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
(
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen io 2014