Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10652 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10652 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AASSAB Driss, n. in Marocco 29.9.1977
avverso la sentenza n. 1942/2012 Tribunale di Genova del 26/04/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato ad Aassab Driss ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con l’attenuante speciale del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990)
– la pena dieci mesi di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, condizionalmente sospesa, per
il reato di concorso nella illecita detenzione, non per uso personale, di gr. 3.32 di hashish e
di cessione a terzi di ulteriori gr. 1,68 di Hashish.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendone la nullità per
erronea applicazione di norme sostanziali e per mancanza di motivazione, per avere il giudice omesso di esplicitare, pur con la sintesi connaturata al rito, di aver svolto un accertamento negativo dell’operatività dell’art. 129 cod. proc. pen. ai fini di una pronunzia di proscioglimento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo convenuto dalle parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al

Data Udienza: 15/01/2014

pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

5 MAR 2014

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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

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