Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10651 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10651 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISTILLO Vito, n. Andria 28.8.1958
avverso la sentenza n. 434/2013 Corte d’Appello di Bari del 6/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Pistillo Vito ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bari che in
parziale riforma della sentenza del GIP Tribunale di Trani dell’11/02/2004 emessa all’esito di
giudizio abbreviato, lo ha condannato per il reato di illecita detenzione, a fini di spaccio, di
complessivi gr. 906 di eroina, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma
5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 199 ed escluse le attenuanti generiche, rideterminando la pena
in un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza, propone il ricorso l’imputato con cui deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere i giudici affermato la propria responsabilità in ordine al reato contestato sulla base del mero pregiudizio di essere soggetto gravato
da precedenti penali per gli stessi reati di quello per cui ha riportato condanna.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del profilo di censura, che si limita sostanzialmente a riproporre i medesimi rilievi già sottoposti ad entrambi i giudici di merito,
che la sentenza impugnata ha esaminato e disatteso con adeguata e logica motivazione; risulta, invero, sorretto da razionale giustificazione il rigetto della tesi difensiva della detenzione dello stupefacente per uso solo personale basata sulla mera allegazione di essere un frequentatore del SERT di Andria e della sufficienza del quantitativo di stupefacente in sequestro per le sole esigenze di un soggetto tossicodipendente, senza considerazione alcuna degli

Data Udienza: 15/01/2014

altri elementi (frazionamento della sostanza in dosi, intervenuto scambio di qualcosa tra l’imputato e terza persona, rinvenimento in suo possesso della somma di € 235,00 in banconote
di diverso taglio, fuga all’intimazione dell’alt da parte degli operanti) invece valorizzati dalla
Corte territoriale per affermare la destinazione a terzi del consistente quantitativo di eroina.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 g nnaio 2014

P. Q. M.

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