Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10650 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10650 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HALLAOUI Abdeljalil, n. in Marocco 17.7.1985
avverso la sentenza n. 3270/2013 Tribunale di Milano del 12/03/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione

Data Udienza: 15/01/2014

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a El Hallaoui Abdeljalil ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con l’attenuante speciale del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990)
e quelle generiche equivalenti alla contestata recidiva – la pena di due anni, sei mesi e venti
giorni di reclusione ed Euro 8.800,00 di multa per il reato di illecita detenzione, non per uso
personale, di gr. 21,50 di cocaina e gr. 320 circa di eroina, nonché di cessione a terzi di complessivi gr. 10 di eroina.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice omesso di esplicitare, pur con la sintesi
connaturata al rito, le ragioni per ritenere sussistenti gli elementi di fatto e di diritto prospettati dalle parti per accogliere l’accordo tra le stesse intervenuto.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa
Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata il suo obbligo
di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

Roma, 15 ge aio 2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

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