Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10649 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10649 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUTARA Mohamed, n. in Marocco 4.4.1976
avverso la sentenza n. 1293/2013 Tribunale di Brescia del 09/04/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Data Udienza: 15/01/2014
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Boutara Mohamed ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con le attenuanti generiche e quella speciale del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309
del 9 ottobre 1990) – la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per
il reato di illecita detenzione, a fini di spaccio, di gr. 37 di cocaina.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge
per non avere il giudice, anche in applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., valutato con precisione gli elementi di prova contrari ad una pronuncia di assoluzione.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Il
dott.
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.