Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10648 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10648 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTA Francesco, n. Catania 4.1.1986
avverso la sentenza n. 274/2013 Tribunale di Catania del 31/01/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Testa Francesco ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con
l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) – la
pena di due anni di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa per il reato di illecita cessione continuata a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza delle condizioni previste dallo
art. 129 cod. proc.
Il ricorso è inammissibile poiché del tutto generico e come tale articolato in violazione del
combinato disposto degli artt. 581 lett. a) e 591 lett. c) cod. proc. pen. dal momento che il
motivo, pur qualificato come violazione di legge, non investe alcuno dei punti della decisione
impugnata, consistendo in una mera digressione dottrinale e giurisprudenziale sul tema dello
error in judicando.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa

Data Udienza: 15/01/2014

delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 gen aio 2014

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