Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10645 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10645 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUESTORINO Ottavio Roberto, n. Catania 13.1.1988
avverso la sentenza n. 2836/2012 Corte d’Appello di Catania del 29/11/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Questorino Ottavio Roberto ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma di quella del GIP del locale Tribunale del 4/07/2012
emessa all’esito di giudizio abbreviato, l’ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di
reclusione e 12.000,00 Euro di multa per il reato di detenzione, per uso non esclusivamente
personale, di sostanza stupefacente per complessivi gr. 276 di marijuana.
Con il ricorso si deducono violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, nonché incongruenza ed erroneità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze sono manifestamente infondate, avendo la
Corte di appello territoriale ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato ed inoltre ineccepibilmente osservato che ostava al riconoscimento dell’attenuante non solo il dato quantitativo (gr. 276 di marijuana) ma le circostanze specifiche dell’azione (desunte dal rinvenimento dello stupefacente già confezionato in 144 involucri dosi, nonché dalla circostanza che l’imputato, già individuato come soggetto dedito al piccolo spaccio, si era dato a precipitosa fuga al vedere gli operanti, gettando immediatamente a terra l’involucro contenente la marijuana), il tutto in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa gli elementi sintomatici ai fini
della valutazione del carattere lieve del fatto.

Data Udienza: 15/01/2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 genn io 2014

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