Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10644 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10644 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVICA Davide, n. Lainate (Mi) 22.2.1978
avverso la sentenza n. 4725/2012 Corte d’Appello di Milano del 21/06/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Savica Davide ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Milano
che ha confermato la sentenza del locale Tribunale, Sez. Distaccata di Rho del 26/02/2008,
di condanna per il reato di cessione di una dose sostanza stupefacente del tipo cocaina e di
detenzione, a fine di cessione a terzi, di 15 semi di marijuana, con irrogazione della pena
condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Con il ricorso si deducono mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea
interpretazione della norma in punto di valutazione degli elementi probatori, in relazione alla
mancata qualificazione dell’imputato quale semplice consumatore anziché piccolo spacciatore
come ritenuto in sentenza.
Il ricorso è inammissibile, da un lato perché del tutto generico e dall’altro in quanto la censura appare manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale ampiamente ed analiticamente motivato in ordine alle doglianze difensive concernenti tanto il mancato rinvenimento
di sostanza stupefacente nell’abitazione dell’imputato, quanto la pretesa insufficienza sia delle dichiarazioni rese da un cliente del Savica circa l’acquisto di una dose che del rinvenimento
di tracce di stupefacente su di un taglierino a dimostrare con certezza l’intervenuta cessione
di droga al dichiarante.
Parimenti incensurabile sul piano logico è, inoltre, l’affermazione fatta dai giudici di merito in
ordine al carattere non decisivo del mancato rinvenimento di un bilancino di precisione nella
abitazione del ricorrente, al cospetto di altri indici obiettivi (quelli anzidetti, oltre alla presen-

Data Udienza: 15/01/2014

za di un rotolo di cellophane trasparente idoneo al confezionamento dello stupefacenti in dosi) sintomatici di una pregressa attività di cessione a terzi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen aio 2014

P. Q. M.

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