Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10643 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10643 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DERVISHALIAJ Laurant, n. Dukat / Vlore (Alb) 24.10.1987

avverso la sentenza n. 3133/2012 Corte d’Appello di Genova del 28/11/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Dervishaliaj Laurant ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di
Genova di conferma di quella del Tribunale di Chiavari del 05/06/2012, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, che l’aveva condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione
e 14.000,00 Euro di multa per il reato di detenzione per uso non personale di sostanze stupefacenti per complessivi gr. 70,588 di cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze sono manifestamente infondate, avendo la
Corte di appello territoriale ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato ed inoltre ineccepibilmente osservato che ostava al riconoscimento dell’attenuante non solo il dato quantitativo, ma le circostanze specifiche dell’azione (desunte dal possesso di un bilancino di precisione; di ritagli di cellophane atti al
confezionamento dello stupefacente in dosi; dall’effettiva suddivisione del medesimo in diverse confezioni), il tutto in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa gli elementi sintomatici ai fini della valutazione del carattere lieve del fatto.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

Data Udienza: 15/01/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesprocessuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 gefìnaio 2014

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