Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10642 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10642 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ISEGHOHIMEN Frederick, n. in Nigeria 2.1.1976
avverso la sentenza n. 391/2013 GIP Tribunale di Torino del 21/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Iseghohimen Frederick ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva – la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione per uso non personale di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina miscelate o disgiunte), pari a gr. 0,413 di
cocaina e e gr. 996,53 miscelati.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo illogicità manifesta della motivazione per non avere il giudice riconosciuto l’applicabilità dell’attenuante
speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).

Data Udienza: 15/01/2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

Roma, 15 ge naio 2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

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