Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10641 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10641 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALILA) Renard, n. in Albania 29.3.1992
avverso la sentenza n. 1266/2013 Tribunale di Genova del 12/03/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione

Data Udienza: 15/01/2014

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Halilaj Renard ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) e quelle generiche prevalenti sulla contestata recidiva – la pena di sei mesi di reclusione ed Euro 1.500,00
di multa per il reato di illecita detenzione, non per uso personale, di gr. 63,64 di hashish.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto la destinazione a terzi della sostanza stupefacente sulla base dell’esclusivo dato ponderale ad essa riferito.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa

delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 gen aio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA