Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10640 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10640 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATORI Fabrizio, n. Ascoli Piceno 30.10.1980
avverso la sentenza n. 1429/2012 Corte d’Appello di Ancona del 27/04/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Salvatori Fabrizio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza GIP Tribunale di Ascoli Piceno del 22/09/2011
emessa all’esito di giudizio abbreviato, l’ha condannato alla pena di un anno di reclusione e
4.000,00 Euro di multa per il reato di detenzione per uso non personale di sostanze stupefacenti per complessivi gr. 76 circa di eroina.
Con il ricorso si deduce insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 ed alle modalità di determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze sono manifestamente infondate, avendo la
Corte di appello territoriale ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati ed inoltre ineccepibilmente osservato che ostava al riconoscimento dell’attenuante non solo il dato quantitativo (gr. 76 circa di eroina) ma anche
le circostanze specifiche dell’azione (desunte dal possesso di un bilancino di precisione; di
ritagli di forma circolare atti al confezionamento dello stupefacente in dosi; dalla effettiva
suddivisione in dosi del medesimo; dal rinvenimento di un foglio contenente nomi e cifre riferibile agli acquirenti della sostanza; dal rinvenimento, infine, di una cospicua somma di
denaro in contanti pari a 31.000,00 Euro verosimilmente costituente il provento dell’attività
di cessione al dettaglio dell’eroina), il tutto in linea con il costante insegnamento della giuri-

Data Udienza: 15/01/2014

I

sprudenza di legittimità circa gli elementi sintomatici ai fini della valutazione del carattere
lieve del fatto.
Palesemente infondata è, inoltre, la doglianza riferita alla asseritamente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo stata irrogata una pena oltre modo mite
rispetto alla specifica gravità della condotta, quale sopra indicata.

P. Q. M.
dichiara inammissk e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som a di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 genn lo 2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

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