Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1064 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1064 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POGGI GIANLUCA N. IL 19/10/1969
SERPETTI ALESSANDRA N. IL 06/03/1971
avverso la sentenza n. 21/2010 TRIBUNALE di TERNI, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, i ricorrenti non tengono conto del fatto che al
termine di prescrizione massima del reato, individuabile in quello di anni sette e mesi
sei (tenuto conto delle molteplici cause interruttive), con decorrenza dalla data di
commissione del fatto (19 dicembre 2004) e con scadenza, quindi, al 19 giugno 2012
(e non, come erroneamente indicato nel ricorso, al 19 dicembre 2011), vanno aggiunti
i periodi di sospensione, ammontanti in totale ad anni uno, mesi nove e giorni dodici,
come di seguito meglio specificato, secondo quanto risulta dai verbali di udienza di
primo e secondo grado qui pervenuti unitamente al ricorso:
-mesi sei e giorni tredici dall’Il ottobre 2006 al 24 aprile 2007 per rinvio dovuto ad
astensione dei difensori dalle udienze;
-giorni ventisette dal 17 aprile al 16 marzo 2010 per rinvio dovuto ad impedimen to
di uno degli imputati;
-mesi sei e giorni ventinove per rinvio dovuto a concomitante impegno del difensore;
-mesi sette e giorni tre per rinvio dovuto ad astensione dei difensori dalle udienze;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso pecca di assoluta ed evidente
genericità, non risultando in alcun modo indicato, neppure per sommicapi, quale
fosse lo specifico contenuto dei motivi d’appello di cui si lamenta in mancato esame
da parte del giudice di secondo grado;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, POGGI
Gianluca e SERPETTI Alessandra furono ritenuti responsabili del reato di ingiurie in
danno di Proietti Luana, consistite nell’avere falsamente accusato quest’ultima, in
presenza sua e di terzi, di aver loro rubato un cucciolo di cane;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto a
propria firma, gl’imputati, denunciando:
1) mancata rilevazione della prescrizione, maturatasi — si afferma — prima della
pronuncia della sentenza d’appello;
2) difetto di motivazione per mancato esame dei motivi d’appello in punto di
ritenuta responsabilità dei ricorrenti;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
mille alla cassa delle ammende.
DEPOSITATA
Così decii
Roma, il 25 novembre 2013
I IN CANC:ILLERIA

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