Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1064 del 18/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1064 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANSONI Raffaele, n. Fuscaldo (Cz) 6.12.1942
avverso la sentenza n. 2/15 della Corte d’Appello di Catanzaro del 07/01/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. Mario M. S.
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
sentito il difensore della parte civile Francesco Maria Fazio, avv. Salvatore Volpe, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando richiesta di liquidazione delle spese di
costituzione come da separata notula;

Al

sentito il difensore del ricorrente, avv. Marcello 1221323, che riportandosi ai motivi del ricorso
ha insistito per l’accoglimento
1

Data Udienza: 18/12/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’Appello di Catanzaro, a conferma di quella emessa
dal Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea il 12/05/2010, ha ribadito la condanna di
Sansoni Raffaele alla pena di € 760,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 393 cod.
pen., oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita Fazio Francesco Maria, commesso con l’avere rivolto minacce verbali al suo indirizzo (‘questa volta lo stendo’) tramite la

180.000,00.
La Corte territoriale ha ritenuto comprovata l’ipotesi d’accusa sulla base delle dichiarazioni
rese dalla sorella dell’offeso, ritenute di portata e significato non equivoci, concernenti l’espressione pronunciata al suo indirizzo dall’imputato, chiaramente riferita alla vicenda negoziale che
li vedeva entrambi coinvolti, considerata anche una pregressa aggressione fisica già portata
dal Sansoni alla sua persona.

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione l’imputato, che preliminarmente eccepisce che il decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale non conteneva il numero della sentenza oggetto di gravame, avendogli così precluso l’esercizio del diritto di difesa.
Il ricorrente reitera, inoltre, l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado derivante dal
mancato differimento dell’udienza di discussione per impedimento del proprio difensore dovuta
a motivi di salute, già vagliata dalla sentenza d’appello.
Viene, inoltre, dedotta l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 392
cod. pen., la nullità del capo d’imputazione originariamente riguardante lo stesso art. 392 cod.
pen. e infine l’improcedibilità del reato di cui all’art. 660 cod. pen. per difetto di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i
motivi di cui si compendia.

2. E’ in parte generico e comunque palesemente destituito di fondamento il motivo concernente una pretesa nullità della vocatio in judicium in grado di appello.
Dal fascicolo processuale si ricava che il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui
all’art. 601, comma 3 cod. proc. pen. è stato, infatti, notificato a mani proprie dell’imputato

2

sorella Maria Carolina, al fine di conseguire il saldo di un preteso credito dell’importo di €

odierno ricorrente in data 13/10/2014 e che lo stesso giorno è avvenuta la notifica al suo
difensore, avv. E. Rogati.
L’atto riporta correttamente gli estremi della sentenza impugnata (Tribunale Monocratico di
Scalea del 12/05/2010) ed il nome dell’appellante e del resto nessuna eccezione è stata sollevata dall’avv. Rogati alla prima udienza di trattazione (07/01/2015), celebrata dopo il differimento di quella del giorno 21/11/2014 originariamente fissata, in accoglimento di un’istanza di
rinvio proposta dallo stesso difensore per concomitante impegno professionale.

3. Il secondo motivo di ricorso costituisce, come anzidetto, la pedissequa riproduzione di una

genericità ovvero aspecificità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non confrontandosi nemmeno con la decisione impugnata, la quale ha – come anticipato – ampiamente
trattato del punto (pag. 1 sentenza).
Come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi
inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano
nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/09;
Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.
2896/99).

4. Risultano, infine, ancor prima che manifestamente infondati, del tutto incomprensibili i
residui motivi di ricorso, che attengono alla qualificazione in iure della condotta contestata in
maniera chiara in fatto e che già la sentenza di primo grado ha chiarito riferirsi all’ipotesi di
reato di cui all’art. 393 cod. pen., atteso che l’originaria indicazione dell’art. 392 cod. pen. nel
capo d’imputazione costituiva, con tutta evidenza, frutto di mero refuso.
La contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. contestata al capo b dell’imputazione è,
infine, perseguibile d’ufficio ed anche in questo caso non è chiaro il senso dell’impugnazione
che postula una pretesa procedibilità a querela di parte.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua-

3

doglianza già proposta con l’atto di appello, talché deve essere dichiarato inammissibile per

• li e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fazio Francesco Maria che liquida in C
2.042,00 comprensive di IVA, CPA e spese forfettarie.

Roma, 18/12/2015

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