Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10639 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10639 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURI Moussa, n. in Tunisia 16.8.1992
avverso la sentenza n. 5152/2012 Tribunale di Genova del 5/12/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
Data Udienza: 15/01/2014
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Mejri Moussa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – con l’attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) la pena di un
anno di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa per il reato di illecita detenzione per uso diverso
da quello personale di gr. 20,373 di hashish, ritenuto più grave rispetto a quelli di violenza e
lesioni in danno di pubblico ufficiale in relazione ai quali è stata affermata la continuazione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice, limitatosi a recepire l’accordo tra le parti,
verificato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per il suo proscioglimento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso
che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così soddisfacendo
in maniera adeguata il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. U del 27/
03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som a di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 gen aio 2014