Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10638 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10638 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANESTRARI Elia, n. Fano (Pu) 31/10/1980
avverso la sentenza n. 742/2012 Corte d’Appello di Ancona del 9/11/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Canestrari Elia ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Ancona
che ha confermato la sentenza del GIP Tribunale di Pesaro del 12/04/2012, emessa all’esito
di giudizio abbreviato, che l’aveva condannato alla pena di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 14.000,00 Euro di multa per il reato di detenzione, per uso non personale,
di sostanza stupefacente per complessivi gr. 612,60 di marijuana.
Data Udienza: 15/01/2014
Con il ricorso si deduce erronea valutazione ed interpretazione della legge penale in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 73 e segg. del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Il ricorso è inammissibile perché generico e come tale articolato in violazione del combinato
disposto degli artt. 581 lett. a) e 591 lett. c) cod. proc. pen. dal momento che il motivo, pur
qualificato come violazione di legge, investe l’intero contenuto della decisione impugnata,
che si caratterizza per una adeguata motivazione in ordine alle doglianze difensive sollevate
con l’atto d’appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
QÌ
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Il Pr sidente
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