Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10637 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10637 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDONI Mihallaq, n. in Albania 10.1.1968
avverso la sentenza n. 1263/2012 Corte d’Appello di Venezia del 22/10/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Andoni Mihallaq ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia
che ha parzialmente riformato la sentenza del GIP Tribunale di Verona del 4/10/2011, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di condanna per i reati di concorso nel trasporto di sostanze stupefacenti, segnatamente gr.153,6 di cocaina e detenzione di gr.2,13 eroina, rideterminando la pena in quattro anni e due mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Con il ricorso si deducono violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i
reati in contestazione ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché la doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale ampiamente ed analiticamente motivato in ordine alle censure difensive riguardanti
tanto l’affermazione di responsabilità, quanto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di prime cure, provvedendo anzi ad una riduzione della pena nei termini indicati.
Quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche, trattasi di valutazione che rientra nella facoltà discrezionale del giudice e come tale sottratta al sindacato di legittimità ove
– come nel caso di specie (v. il riferimento alla minaccia di ritorsioni nei confronti dei parenti
del computato Asslani Fation rimasti in Albania al fine di costringerlo a rendere dichiarazioni
a proprio discarico) – corredata di motivazione idonea a far emergere la ragione della concre-

Data Udienza: 15/01/2014

ta scelta operata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

Roma, 15 gernaio 2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

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