Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10636 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10636 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEYE Bara, n. in Gabon 11.12.1988
avverso la sentenza n. 1194/2013 Corte d’Appello di Torino del 28/03/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Seye Bara ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino che,
in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 24/10/2012 emessa all’esito di
giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro
3.000,00 di multa per il reato di cessione (gr. 0,5 di eroina) e detenzione (gr. 4,7 di eroina)
di sostanze stupefacenti, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

Data Udienza: 15/01/2014

Con il ricorso si deduce illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché intende sottoporre al giudizio di legittimità una valutazione, come quella relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche, rientrante nella facoltà discrezionale del giudice e come tale sottratta al sindacato di legittimità ove, come nella specie (v. il riferimento al precedente penale ostativo gravante a carico dell’imputato), corredata di motivazione idonea a far emergere le ragioni della concreta scelta operata.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa

01

delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
suali e della

Roma, 15 nnaio 2014

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