Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10635 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10635 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SYLLA Dame, n. Louga (Sen) 27.8.1995
avverso la sentenza n. 776/2013 Corte d’Appello di Torino del 27/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Sylla Dame ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino che
in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale del 24/10/2012 emessa all’esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato per i reati di cessione di sostanze stupefacenti per complessivi gr. 0,296 di eroina e gr. 0,334 di cocaina nonché di detenzione di gr. 5,271 di cocaina, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, in concorso con l’altro reato di cui all’art. 495 cod. pen., rideterminando la pena
in otto mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 2.060,00 di multa.
Con il ricorso si deduce mancanza e manifesta illogicità e carenza della motivazione sul punto del mancato contenimento nel minimo edittale della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza è manifestamente infondata, avendo la
Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle censure difensive riguardanti il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di prime cure, provvedendo infatti alla sua rideterminazione nella direzione invocata dalla difesa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

Data Udienza: 15/01/2014

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

– 5 MA R 2014
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