Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10634 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10634 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HARIFI Mohammed, n. Casablanca (Mar) 30.12.1991
avverso la sentenza n. 1195/2013 Corte d’Appello di Torino del 28/03/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Harifi Mohammed ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di ToRino che ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 24/10/2012, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.400,00
Euro di multa per il reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti per complessivi
gr. 0,50 di cocaina e gr. 11,4 di hashish, ritenuta la sussistenza dell’attenuante di cui allo
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
Con il ricorso si deduce la nullità della sentenza difetto per manifesta illogicità e carenza
della motivazione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza è manifestamente infondata, avendo la
Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle doglianze difensive riguardanti unicamente il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di prime cure, correttamente individuato mediante riconoscimento della citata attenuante speciale.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Data Udienza: 15/01/2014
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ge naio 2014