Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10633 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10633 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CANDOTTI Mario, n. Tolmezzo (Ud) 29.4.1972
2) FERRANTE Luisella, n. Udine 12.5.1965

avverso la sentenza n. 140/2013 Corte d’Appello di Trieste del 30/01/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
Gli imputati Mario Candotti e Luisella Ferrante ricorrono contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del GIP del locale Tribunale del 5/03/
2012 emessa all’esito di giudizio abbreviato, che li aveva condannati alle pene rispettive di
quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa Candotti e quattro anni e
quattro mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa Ferrante per i reati di concorso in detenzione di sostanza stupefacente per complessivi gr. 96,85 di eroina entrambi, nonché di
cessione di 0,43 di eroina il solo Candotti.
Con unico ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 nonché al mancato riconoscimento
dell’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5, stesso Decreto.
Il ricorso è inammissibile rivelandosi le doglianze manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi

Data Udienza: 15/01/2014

dei reati contestati ed inoltre ineccepibilmente osservato che ostava al riconoscimento della
attenuante sia il dato quantitativo (gr. 96 di cocaina pari a 265 dosi) sia le circostanze della
azione (desunte dal possesso di un ulteriore quantitativo di hashish, di un bilancino di precisione, di ritagli di nylon tratti dai sacchetti della spesa atti al confezionamento dello stupefacente in dosi, dalla presenza sul cellulare del Candotti di traccia delle telefonate intercorse
con persona identificata cessionaria da parte sua di una dose di stupefacente), il tutto in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa gli elementi sintomatici ai fini della valutazione del carattere lieve del fatto.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 g nnaio 2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille) ciascuno.

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