Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10632 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10632 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOK Sam, n. in Gabon 12.7.1994, ritenuto maggiorenne in esito a perizia
avverso la sentenza n. 447/2013 Corte d’Appello di Torino del 5/02/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Dok Sam ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino che,
in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 21/11/2012 in esito a giudizio ababbreviato, lo ha condannato alla pena di sei mesi e giorni venti di reclusione e 1.600,00
Euro di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente pari a gr.1 di cocaina.
Con il ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale di cui
al combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 d.P.R. 448 del 22 settembre 1988
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della decisione
impugnata in punto competenza funzionale del giudice dei minorenni.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, consistendo i motivi di censura nella mera riproposizione di quelli d’appello, come tale incorrente nel vizio di genericità che ne comporta l’inammissibilità. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha, infatti, costantemente precisato che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente – come
nel caso di specie – respinti dal giudice di secondo grado (ex plurimis v. Cass. Sez. 5 del
27.1.2005 n. 11933 Giagnorio, rv. 231708).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamen-
Data Udienza: 15/01/2014
to delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 ge naio 2014