Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10631 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10631 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OZIABOR Sylvester, n. in Nigeria 4.5.1980
avverso la sentenza n. 1120/2013 Corte d’Appello di Torino del 25/03/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Oziabor Sylvester ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 21/11/2012 emessa al’esito di
giudizio abbreviato, che lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione ed Euro
3.000,00 di multa per il reato di detenzione, ad uso non esclusivamente personale, di sostanza stupefacente per complessivi gr. 273,83 di marijuana.
Con il ricorso si deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. nonché
al mancato contenimento della pena nei minimi edittali di legge.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, consistendo il motivo di censura nella mera riproposizione dei motivi d’appello, come tale incorrente nel vizio di genericità che ne comporta la
inammissibilità. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha costantemente precisato,
infatti, che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
si traducano nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente come nel caso di specie – respinti dal giudice di secondo grado (Cass. Sez. 5, 27.1.2005 n.
11933, Giagnorio, rv. 231708).

Data Udienza: 15/01/2014

All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

Roma, 15 ge naio 2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

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