Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10630 del 15/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 10630 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALKI Noureddine, n. in Marocco 30.9.1976
avverso la sentenza n. 303/2013 Corte d’Appello di Genova del 24/01/2013
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Motivi della decisione
L’imputato Malki Noureddine ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di quella del locale Tribunale del 12/10/2012 emessa all’esito
di giudizio abbreviato,lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 3.000,00 Euro
di multa per il reato di detenzione, ad uso non esclusivamente personale, di sostanza stupefacente per complessivi gr. 7,57 di hashish.
Con il ricorso si deduce inadeguatezza della motivazione in merito al mancato accoglimento
della tesi difensiva della destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, consistendo palesemente la censura in un motivo diverso da quelli previsti dalla legge all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., che lo consente solo
nei casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, vizi da cui
la decisione impugnata non può dirsi affetta, per esplicita ammissione dello stesso ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

Data Udienza: 15/01/2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

Roma, 15 gen io 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA