Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1063 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1063 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposta da:
HELD MORRIS N. IL 27/10/1975
avverso la sentenza n. 2479/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, dal momento che esso passa del tutto
sotto silenzio due fondamentali elementi che risultano invece messo in luce
nell’impugnata sentenza, e cioè che, in primo luogo, l’Armani aveva riferito di aver
constatato che, oltre alla propria autovettura, ne era stata forzata anche un’altra
parcheggiata a fianco; in secondo luogo (cosa ancora più decisiva) che l’imputato, a
seguito dell’immediato intervento dei Carabinieri, su segnalazione della stessa
Armani, era stato trovato in possesso dello strumento musicale risultato sottratto dalla
vettura della Matti;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in oma, il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto ancora d’interesse, di
quella di primo grado, HELD Morris fu ritenuto responsabile di furto aggravato
continuato, consumato e tentato, di oggetti contenuti a bordo di autovetture
stazionanti nel parcheggio di un centro commerciale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., unitamente a vizio
di motivazione, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che dei tre episodi addebitati
all’imputato, due, e precisamente quello in danno di Matti Raffaella (furto consumato
e non semplicemente tentato, come erroneamente affermato nel ricorso) e quello di in
danno di Setola Erika, erano avvenuti in un arco di tempo compreso tra le ore 8.20 e
le ore 14 circa, e quindi avrebbero potuto essere stati commessi da soggetto diverso
dall’imputato, essendo stato quest’ultimo visto dalla terza delle persone offese, e cioè
Armani Letizia, solo allorché stava tentando di allontanarsi, intorno alle ore 14.10,
dopo aver forzato l’autovettura della stessa Armani, parcheggiata soltanto da circa 25
minuti;

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