Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10629 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10629 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COZZANI Damiano, n. La Spezia 18.3.1980
avverso la sentenza n. 2539/2012 Corte d’Appello di Genova del 09/10/2012
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
Motivi della decisione
L’imputato Damiano Cozzani ricorre contro l’indicata sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 Euro di
multa inflittagli in primo grado dal Tribunale di La Spezia per il reato di detenzione, a fini di
spaccio, di sostanza stupefacente per complessivi gr. 70,1 di hashish.
Con il ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché
carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato accoglimento della tesi della destinazione della sostanza stupefacente ad uso solo personale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità degli addotti profili di censura, che si lilimitano a riproporre i medesimi rilievi già sottoposti ad entrambi i giudici di merito, che la
sentenza impugnata ha esaminato e disatteso con adeguata e logica motivazione; risulta,
invero, sorretto da razionale giustificazione il rigetto della tesi difensiva della detenzione
dello stupefacente per uso solo personale basata essenzialmente sul dato del modesto
quantitativo del medesimo, senza considerazione alcuna degli altri elementi (frazionamento
della sostanza, conservazione nel cassetto portaoggetti dell’autovettura, mancata iscrizione
dell’imputato nelle liste dei soggetti seguiti dal SERT territoriale) invece valorizzati dalla
Corte territoriale per affermare la destinazione a terzi dello hashish.
Data Udienza: 15/01/2014
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All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 15 geflhaio 2014
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